PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato).

      1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato per il quale si procede.
      2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, indicando il luogo, il giorno, l'ora e le modalità di esecuzione del prelievo e adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti.

Art. 2.
(Assenza di consenso dell'indagato
o dell'imputato).

      1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a procedere al prelievo ematico ai fini di cui all'articolo 1, il prelievo di materiale biologico finalizzato all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
      2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati da medici e da analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti di confronto sono svolti presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica.

Art. 3.
(Raccolta del materiale di confronto).

      1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 4.
(Rifiuto dell'imputato o dell'indagato
di sottoporsi al prelievo).

      1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dalla legge.

Art. 5.
(Conoscenza dei dati clinici).

      1. In deroga a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché i medici e il personale sanitario hanno il diritto di conoscere i dati clinici relativi alle persone presumibilmente affette da malattie infettive, nell'ipotesi in cui siano stati sottoposti, per ragioni di ufficio o di servizio, ad un oggettivo rischio di contagio.
      2. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, i soggetti potenzialmente affetti da patologie contagiose non possono rifiutare di sottoporsi ai necessari accertamenti sanitari.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.